Sez. L, Sentenza n. 1732 del 27/01/2006 (Rv. 586324 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Lavoro subordinato - Previdenza (assicurazioni sociali) - Cassa integrazioni guadagni - Posizioni giuridiche - Fase anteriore all'emanazione del provvedimento ammissivo - Interessi legittimi - Fase successiva - Diritti soggettivi - Sussistenza - Atti di ritiro (annullamento d'ufficio o revoca) del provvedimento - Degradazione dei diritti soggettivi a interessi legittimi - Configurabilità - Conseguenze sulla competenza giurisdizionale - Sopravvenienza dell'annullamento o della revoca del provvedimento ammissivo nel corso di giudizio instaurato dinanzi al giudice ordinario - Contestazione della legittimità del provvedimento - Effetti - Disapplicazione di detto provvedimento - Esclusione - Fondamento - Conseguenti poteri del giudice ordinario - Individuazione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
In materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo nascenti, a favore dei privati, dal provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione guadagni degradano, di nuovo, a posizioni di interesse legittimo - con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo - qualora intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento, trattandosi di atti che sono espressione del potere discrezionale esercitato dall'Amministrazione nell'ambito della tutela dell'interesse pubblico ad essa affidato. Qualora il provvedimento di ritiro intervenga (come nella specie) nel corso di un giudizio che la parte privata abbia instaurato correttamente - in quanto titolare di un pregresso diritto soggettivo - dinanzi al giudice ordinario, viene a radicarsi la giurisdizione e la competenza a decidere la controversia da parte dello stesso giudice, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ.. Ove venga denunciata davanti al medesimo giudice l'illegittimità del provvedimento sopravvenuto, non può venire in questione l'istituto della disapplicazione, poiché ciò che, sostanzialmente, diviene oggetto di discussione è l'esercizio del potere di autotutela e oggetto dell'azione del privato è non già la tutela di una sua posizione di diritto soggettivo tuttora perdurante ma la rimozione dell'atto amministrativo (di annullamento o di revoca), di modo che sia reintegrata, a tutti gli effetti, la posizione di diritto soggettivo (venuta meno) della quale era precedentemente titolare. In tale contesto, pertanto, il giudice ordinario non può dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ma solo decidere sulla base della situazione attuale di fatto e di diritto (sopravvenuto annullamento o revoca del decreto di concessione della C.I.G. e, dunque, insussistenza in capo al privato delle posizioni di diritto soggettivo delle quali chiede la tutela sulla base del provvedimento autorizzativo), salva l'eventuale sospensione del processo, ex art. 295 cod. proc. civ., in caso di avvenuta impugnazione dell'atto di annullamento (o di revoca) dinanzi al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 8, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 9, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 4, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 26, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)