Sez. U, Sentenza n. 16780 del 10/08/2005 (Rv. 583430 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Cassa integrazione guadagni - Posizioni giuridiche - Fase anteriore all'emanazione del provvedimento ammissivo - Interessi legittimi - Fase successiva - Diritti soggettivi - Conseguenze - Domanda giudiziale proposta nella vigenza di provvedimento di concessione dell'integrazione, poi successivamente annullato - Posizione sostanziale - Diritto soggettivo - Configurabilità - Conseguenze sulla giurisdizione - Affermazione della giurisdizione ordinaria - Legittimità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
Alla posizione di interesse legittimo in cui si trovano sia il datore di lavoro che i lavoratori, rispetto all'emanazione di un provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, si sostituiscono posizioni di diritto soggettivo tra imprenditore, o lavoratori, da una parte, e INPS dall'altra, aventi origine dal provvedimento medesimo ed attinenti, in particolare, al rimborso dell'integrazione retributiva anticipata o alla diretta corresponsione della medesima. Qualora la domanda giudiziale relativa a queste ultime pretese sia stata introdotta nella vigenza di un provvedimento di concessione dell'integrazione (senza che la relativa impugnazione, in sede contenziosa, ne abbia comportato la sospensione dell'efficacia), l'eventuale annullamento da parte del Comitato amministratore - successivo alla proposizione della stessa domanda giudiziale - non incide sulla posizione di diritto soggettivo esistente al momento dell'instaurazione del giudizio, né tantomeno sul regime processuale previsto dall'art. 5 cod. proc. civ., con la conseguente sussistenza, sulla domanda medesima, della giurisdizione del giudice ordinario. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo ad una domanda relativa al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni proposta nei confronti dell'INPS da un lavoratore sulla scorta della delibera di concessione già adottata dalla commissione provinciale dell'ente previdenziale, annullata solo successivamente nel corso del giudizio di primo grado, sul presupposto della configurazione come diritto soggettivo della posizione giuridica dedotta dal ricorrente al momento dell'introduzione del giudizio, in costanza di efficacia del provvedimento concessivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 06/12/1971 num. 1043 art. 2, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)