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Sez. 1, Sentenza n. 212 del 02/02/1984 Cc. (dep. 28/02/1984) Rv. 162828 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - GIUDICE DELLA IMPUGNAZIONE - INDIVIDUAZIONE - RINVIO OPERATO DALL'ART. 281, COMMA SECONDO, COD. PROC. PEN. ALL'ART. 263 TER - LIMITI - SVOLGIMENTO DELL'APPELLO NELLE FORME ORDINARIE - PARERE DEL P.M. - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162828-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - GIUDICE DELLA IMPUGNAZIONE - INDIVIDUAZIONE - RINVIO OPERATO DALL'ART. 281, COMMA SECONDO, COD. PROC. PEN. ALL'ART. 263 TER - LIMITI - SVOLGIMENTO DELL'APPELLO NELLE FORME ORDINARIE - PARERE DEL P.M. - OBBLIGATORIETÀ.*

Il rinvio operato dall'art. 281, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 16 legge 12 agosto 1982 n. 532, all'art. 263 ter dello stesso codice, aggiunto dall'art. 8 della menzionata legge, riguarda esclusivamente la identificazione dell'organo giudiziario competente a decidere sull'appello contro le ordinanze sulla libertà provvisoria, e non si estende alle forme del procedimento previste da tale articolo per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Pertanto l'appello contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria si svolge nelle forme ordinarie, onde la necessità per il giudice della impugnazione di udire il parere del P.m. prima della decisione, come dispone in via generale l'art. 76 cod. proc. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 com. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)