Sez. 2, Sentenza n. 955 del 26/02/1985 Cc. (dep. 01/04/1985) Rv. 168569 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - PREVIE CONCLUSIONI DEL P.M. - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - PREVIE CONCLUSIONI DEL P.M. - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE.*
In Sede di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale il giudice non è tenuto ad acquisire, prima della decisione, le conclusioni del pubblico ministero. La richiesta di riesame, infatti, non ha natura di impugnazione, ma costituisce una semplice sollecitazione del potere dovere di controllo di legittimità e di merito, attribuito al tribunale della libertà, sui provvedimenti restrittivi. Pertanto, nel relativo procedimento, disciplinato dall'art. 263 bis e dall'art. 263 ter, introdotti dagli artt. 7 e 8 legge 12 agosto 1982, n. 532, non è applicabile l'art. 76 cod. proc. pen., che prescrive al giudice l'Obbligo di sentire il pubblico ministero prima di deliberare, essendo chiaramente esclusa in tale fase incidentale ogni Forma di contraddittorio. (V mass n 164928; (V mass n 164223; (Conf mass n 158314; (Conf mass n 160124; (Conf mass n 166358; (contra mass n 162828).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 153, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)