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Sez. 3, Sentenza n. 1149 del 15/02/1980 (Rv. 404634 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE EROGATE DALLO AFFITTUARIO PER OPERE ESEGUITE SUL FONDO PER CONTO DEL PROPRIETARIO - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404634-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE EROGATE DALLO AFFITTUARIO PER OPERE ESEGUITE SUL FONDO PER CONTO DEL PROPRIETARIO - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - ESCLUSIONE.*

L'art 26 della legge 11 febbraio 1971 n 11 attribuisce alla Competenza funzionale delle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie relative all'affitto di fondi rustici, sia che involgano l'interpretazione e l'applicazione di leggi speciali sia che riguardino norme relative al medesimo istituto contenute nel codice civile. Esula, pertanto, da detta Competenza, e rientra nella cognizione del giudice civile in composizione ordinaria, non implicando essa alcun accertamento relativo ad un contratto di affitto di fondo rustico, la controversia avente per oggetto il rimborso delle spese erogate dall'affittuario non per miglioramenti, ma per opere eseguite sul fondo per conto del proprietario. (Conf 2640/79, mass n 398659, nella prima parte; (Conf 2424/78, mass n 391828).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)