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Sez. L, Sentenza n. 8539 del 03/08/1991 (Rv. 473382 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Condono previdenziale ex D.L. n. 463 del 1983 - Previo versamento dell'importo contributivo richiesto dall'istituto - Necessità - Successivo accertamento giudiziale del minor debito a carico del datore di lavoro - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473382-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)

L'applicazione del beneficio del condono previdenziale previsto dal D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638) richiede la prova da parte del datore di lavoro dell'avvenuto adempimento degli oneri formali e sostanziali stabiliti dalla normativa citata e dalle disposizioni regolamentari emanate dagli istituti di previdenza per delega e in conformità della legge, con il versamento dell'importo contributivo richiesto dall'istituto; tale versamento non pregiudica peraltro l'accertamento giudiziale del debito contributivo eventualmente favorevole al datore di lavoro, non implicando l'istanza di condono una rinuncia tacita alla domanda di accertamento negativo del detto debito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)