Sez. 5, Sentenza n. 444 del 17/01/2002 (Rv. 551594 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Controversia in materia di IVA - Definizione per condono fiscale di cui al D.L. n. 429 del 1982 - Presentazione della dichiarazione integrativa e intervenuta liquidazione definitiva da parte dell'Ufficio - Prova - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La definizione per condono di una controversia in tema di IVA, secondo le previsioni del D.L. 10 luglio 1982, n.429, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n.516, postula che, nel corso del procedimento, sia fornita prova della dichiarazione integrativa e della liquidazione da parte dell'Ufficio (art.32). Ne consegue che, in difetto di tale prova, l'eventuale presentazione della dichiarazione e l'eventuale intervenuta liquidazione rimangono ininfluenti, restando preclusa ogni possibilità di condizionare gli effetti della decisione di merito della causa al successivo riscontro del verificarsi delle dette evenienze.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)