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Sez. 5, Sentenza n. 10630 del 11/08/2000 (Rv. 539464 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Controversia tributaria - Definizione per condono fiscale ex art. 20 del D.L. n. 429 del 1992 - Modalità operative - Intervenuto pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa - Prova a carico del contribuente - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539464-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale secondo le previsioni del D.L. 10 luglio 1982 n. 516, l'art. 20 della legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516, prescrive non il versamento diretto della imposta dovuta sulla base della dichiarazione integrativa, ma la liquidazione dell'imposta stessa in forza di un ruolo, il cui pagamento deve essere effettuato dal contribuente che ha presentato la dichiarazione (come avviene in ogni ipotesi di condono in cui la normativa imponga una serie di adempimenti diversi dal versamento contestuale dell'importo dichiarato). Pertanto, la definizione per intervenuto condono della controversia tributaria, postula che il contribuente stesso fornisca la prova del pagamento della cartella recante l'imposta iscritta a ruolo, esibendo o producendo la relativa quietanza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 20, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 15/12/1982 num. 916 art. 2 bis CORTE COST., Legge 12/02/1982 num. 27 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)