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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 5 aprile 1979, causa 117/78

Decisione
decisa il 1979-04-05
ECLI
ECLI:EU:C:1979:109

Epigrafe

Nella causa 117/78, WILLY ORLANDI, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bertrange (Granducato del Lussemburgo), 95, rue de Mamer, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, rue des Glacis, 18-A, Lussemburgo, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Alain Van Solinge, membro del suo servizio giuridico, con l'assistenza dell'avvocato Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso COM/B/155 ha rifiutato di ammettere il ricorrente agli esami scritti di detto concorso, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. C 128 del 1o giugno 1977, pag. 10, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; M. Sørensen e A. Touffait, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; vicecancelliere: J. A. Pompe, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
Il ricorrente entrava in servizio presso la Commissione delle Comunità europee nel 1974. Nel 1975, egli veniva nominato di ruolo nella categoria C, grado 3.
punto 2
In due diverse occasioni egli presentava la propria candidatura a concorsi generali per esami per la costituzione di una riserva di assistenti aggiunti nella categoria B, gradi 4 e 5, scegliendo la prima volta gli indirizzi «contabilità, finanze pubbliche, approvvigionamenti» e «calcoli applicati in particolare alla statistica», e, la seconda volta, solamente la prima di queste specializzazioni. In occasione del primo concorso (COM/B/139, il cui bando era stato pubblicato nella GU n. C 223 del 30 settembre 1975, pag. 7), egli non veniva ammesso a partecipare alla prova orale in quanto non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto per le prove scritte. In occasione del secondo concorso (COM/B/155, GU n. C 128 del 1o giugno 1977, pag. 10), che è all'origine del presente ricorso, egli non veniva ammesso a partecipare alle prove scritte.
punto 3
Il bando di concorso COM/B/155 indicava come condizioni particolari di ammissione al concorso: «— diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado (nel valutare il diploma, la commissione esaminatrice terrà conto delle differenti strutture scolastiche esistenti nei paesi membri) ; — alla data fissata per la presentazione delle candidature, un'esperienza professionale post-scolastica di almeno un anno nella specializzazione scelta dal candidato.».
punto 4
La Commissione giudicatrice del concorso COM/B/155 esaminava le candidature di 2773 persone, le quali soddisfacevano le condizioni generali indicate all'art. 28, lettere a), b), e c), dello statuto del personale. Fra queste, 1287 venivano ammesse alle prove scritte. Il ricorrente veniva informato, con lettera 20 settembre 1977, che la sua candidatura non poteva essere accettata, dato che i suoi titoli e diplomi non erano stati considerati corrispondenti ai requisiti stabiliti. In seguito al reclamo del ricorrente, il presidente della commissione giudicatrice gli confermava, il 30 settembre 1977, la decisione adottata. Il ricorrente possiede un «certificat d'études moyennes commerciales» ed un «diplôme d'aide-comptable», ambedue rilasciati dall'«Ecole de commerce de degré moyen» di Tournai« (Belgio), come pure il «diplôme des cours techniques secondaires supérieurs, section comptabilité» (diploma dei corsi tecnici secondari superiori, sezione contabilità) rilasciato dall' «Institut d'enseignement technique de l'État» di Tournai. Il 14 dicembre 1977, il ricorrente presentava alla Commissione un reclamo amministrativo che veniva però respinto con lettera 20 marzo 1978.
punto 5
Con il ricorso presentato alla Corte il 17 maggio 1978 si chiede l'annullamento della decisione con la quale la commissione giudicatrice ha rifiutato di ammettere il ricorrente al concorso. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

punto 1
Nell'atto introduttivo, il ricorrente conclude che la Corte voglia: dichiarare l'illegittimità della decisione con cui egli non è stato ammesso al concorso COM/B/155; dichiarare che l'autorità che ha il potere di nomina ha commesso uno sviamento di potere; di conseguenza: annullare la decisione di non accettare la candidatura del ricorrente al concorso in questione; annullare la decisione con la quale il reclamo del ricorrente è stato re-spinto; dichiarare illegittime, e quindi annullare, tutte le nomine effettuate in esito a detto concorso, che dev'essere annullato in toto; condannare la Commissione alle spese. Nella replica, egli conclude inoltre che la Corte voglia dichiarare che la decisione della Commissione è illegittima, in quanto in contrasto con: l'art. 25 dello Statuto e l'art. 5 dell'allegato III dello stesso; la realtà dei fatti, giacché la commissione giudicatrice ha interpretato erroneamente il valore del diploma del ricorrente; il principio dello sviluppo delle carriere e la norma secondo la quale le condizioni d'ammissione al concorso debbono venire adeguatamente rese note a tutti gli interessati, ed, in subordine: applicare, per le spese, l'art. 69, § 3, del regolamento di procedura della Corte.
punto 2
La Commissione conclude che la Corte voglia: respingere il ricorso; condannare il ricorrente alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità

punto 1
La Commissione ha sollevato innanzitutto la questione della ricevibilità, per la soluzione della quale essa si rimette alla Corte. Essa ammette che il ricorso è stato presentato entro il termine stabilito dallo statuto, se calcolato dalla risposta al reclamo amministrativo, ma ricorda che la Corte ha affermato, nella sentenza 16 marzo 1978 (causa 7/77, von Wüllerstorff und Urbair c/ Commissione; Racc. pag. 769) che il ricorso mirante all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice non deve necessariamente essere preceduto dal reclamo di cui all'art. 90 dello statuto. Essa ritiene dunque che il termine per la presentazione del ricorso decorra dalla notifica della decisione della commissione giudicatrice.
punto 2
Il ricorrente, dopo aver ricordato che la Commissione ha risposto al suo re-clamo entro i termini stabiliti, sottolinea la necessità di osservare la procedura di cui all'art. 91 dello Statuto fintantoché questa norma non venga modificata.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Sul merito

punto 1
a) Il ricorrente argomenta che, per decidere se un diploma soddisfa le condizioni stabilite dal bando di concorso, la commissione giudicatrice doveva tener conto, in conformità al testo del bando stesso, delle strutture scolastiche degli Stati membri. Essa, pertanto, avrebbe do-vuto accettare il diploma dei corsi tecnici secondari, essendo questo un titolo riconosciuto dal «Secrétariat permanent au recrutement» belga ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti di livello II, il quale, aggiunge il ricorrente, corrisponde ai posti di categoria B delle Comunità. b) La Commissione risponde che, quand'anche quest'ultima affermazione fosse esatta, il fatto che il diploma del ricorrente sia un titolo sufficiente in Belgio non obbliga in alcun modo la commissione giudicatrice ad adottare questo criterio per l'ammissione al concorso oggetto della presente controversia; invece, la Commissione può a pieno diritto stabilire criteri più severi, tenendo conto degli obblighi impostile dall'art. 27 dello Statuto. Secondo la Commissione, la commissione giudicatrice doveva verificare, in conformità al testo del bando di concorso, se il livello degli studi compiuti corrispondesse a quello stabilito dalle condizioni di ammissione al concorso ed all'art. 5, n. 1, dello Statuto. Essa ritiene che bisogna intendere come «diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado» il titolo rilasciato al termine dell'intero ciclo di istruzione secondaria, valido per l'ammissione agli studi universitari. Quest'interpretazione è coerente con il sistema di cui all'art. 5, n. 1, dello Statuto. Il diploma dei «corsi tecnici secondari superiori» viene rilasciato, secondo la Commissione, al termine di «corsi serali» o «corsi per lavoratori», i quali, a suo parere, non possono essere identificati con il suddetto ciclo.
punto 2
a) Il ricorrente sottolinea inoltre che i suoi titoli erano stati ritenuti sufficienti in occasione del concorso COM/B/139. b) La Commissione rileva a questo proposito che, benché la valutazione della commissione giudicatrice abbia per oggetto la documentazione relativa ai singoli candidati, il grado di severità con cui essa effettua questa valutazione varia inevitabilmente in funzione del numero e del livello delle candidature, i quali aumentano progressivamente di anno in anno. Giacché ogni concorso costituisce un procedimento a sé stante, il giudizio positivo formulato nel 1975 non può costituire, nel 1977, un precedente per la commissione giudicatrice.
punto 3
a) Il ricorrente fa poi carico alla commissione giudicatrice di non aver tenuto conto della sua esperienza professionale, il che è in contrasto non solamente con quanto stabilito dal bando di concorso, bensì anche coll'art. 5, n. 1, 3o comma, dello Statuto, come pure coll'art. 1, n. 1, lett. d), dell'allegato IH del medesimo. b) La Commissione risponde che l'esperienza professionale costituiva un requisito ulteriore e non alternativo rispetto alla preparazione scolastica, il che è perfettamente conforme allo statuto. La prima delle disposizioni dello Statuto richiamate dal ricorrente mira, a parere della Commissione, non già a stabilire in modo tassativo i requisiti per l'accesso alla categoria B, bensì a definire in via generale il livello minimo delle cognizioni o dell'esperienza professionale dei dipendenti di questa categoria. Nessuna norma statutaria impedisce alla Commissione di stabilire criteri più severi per l'ammissione ad un determinato concorso, purché questi criteri non esigano un livello di cognizioni superiore a quello fornito nel ciclo d'insegnamento medio superiore o un'esperienza professionale superiore a quella corrispondente a tale livello scolastico.
punto 4
a) Secondo il ricorrente, un altro elemento di illegittimità è costituito dal fatto che il bando di concorso non specificava che sarebbero stati considerati sufficienti solamente quei diplomi che permettono di accedere all'università. Il ricorrente si richiama a questo proposito alla sentenza della Corte 22 marzo 1972 (causa 78/71, Costacurta c/ Commissione; Racc. pag. 163). b) La Commissione osserva a questo proposito che, dalla sentenza 14 giugno 1972 (causa 44/71, Marcato c/ Commissione, Racc. pag. 427), risulta che è lecito lasciare alla commissione giudicatrice il compito di valutare, caso per caso, se il diploma presentato sia di livello corrispondente a quello richiesto dallo Statuto e quindi dal bando di concorso.
punto 5
a) Il ricorrente sostiene poi che la decisione della commissione giudicatrice non era sufficientemente motivata; a questo proposito, egli richiama la sopracitata sentenza 14 giugno 1972. b) La Commissione si richiama in proposito alla sentenza della Corte nella causa 7/77, von Wüllerstorff, dalla quale risulta che la commissione giudicatrice motiva le proprie decisioni in maniera sufficiente indicando la condizione di ammissione non soddisfatta da una determinata candidatura.
punto 6
a) Il ricorrente osserva infine che la decisione della commissione giudicatrice è contraria al principio dello sviluppo delle carriere di cui all'art. 5, n. 3, dello statuto, dato che egli svolgeva funzioni corrispondenti alla categoria B. b) La Commissione osserva a propria difesa che il fatto di svolgere mansioni proprie di una carriera superiore non attribuisce il diritto di essere ineriti in detta carriera, dato che il passaggio da una carriera all'altra è subordinato al superamento di un concorso.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Il sig. W. Orlandi, rappresentato dall'avv. V. Biel, e la Commissione, rappresentata dall'avv. D. Jacob, hano svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 22 giugno 1977.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 15 marzo 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con il presente ricorso, proposto il 17 maggio 1978, si chiede l'annullamento della decisione, comunicata al ricorrente il 26 settembre 1977, con la quale la commissione giudicatrice del concorso COM/B/155 ha rifiutato di ammetterlo alle prove del concorso, come pure l'annullamento delle nomine effettuate in esito a detto concorso;
punto 2
il concorso è stato bandito dalla Commissione per la costituzione di una riserva di assistenti aggiunti da inquadrare nei gradi 5 e 4 della categoria B;
punto 3
le funzioni inerenti ai posti da attribuire si articolavano in quattro diverse specializzazioni — una delle quali era «contabilità, finanze pubbliche» — fra le quali i candidati dovevano esprimere la loro scelta;
punto 4
sotto la voce «condizioni particolari di ammissione» il bando di concorso stabiliva che i candidati dovevano possedere un diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado e, inoltre, una esperienza professionale post-scolastica di almeno un anno nella specializzazione scelta;
punto 5
il ricorrente, che aveva posto la propria candidatura scegliendo il settore della contabilità e delle finanze pubbliche, non veniva ammesso al concorso, con la motivazione che i suoi titoli e diplomi none erano stati ritenuti corrispondenti ai requisiti stabiliti.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 6
Il ricorrente ha proposto il presente ricorso dinanzi alla Corte dopo avere presentato, il 14 dicembre 1977, all'autorità che ha il potere di nomina, un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto contro la decisione della commissione giudicatrice;
punto 7
la Commissione comunicava al ricorrente, con lettera 20 marzo 1978, di non poter accogliere il reclamo poiché la decisione di una commissione giudicatrice non può venire annullata o modificata dalla Commissione, e, nella fattispecie, non sussisteva alcun elemento atto a giustificare il riesame, da parte della commissione giudicatrice, della propria decisione;
punto 8
dinanzi alla Corte, la Commissione ha sollevato la questione del se il ricorso sia irricevibile in quanto tardivo, tenuto conto dell'art. 91, n. 3 dello Statuto, dato che il termine di tre mesi di cui al detto articolo dovrebbe essere calcolato, in casi come quelli in esame, a decorrere dal giorno della notifica della decisione della commissione giudicatrice e non da quello della risposta della Commissione al reclamo amministrativo.
punto 9
La Corte ha costantemente affermato che la presentazione, all'autorità avente il potere di nomina, di un reclamo amministrativo diretto contro la decisione di una commissione di concorso esula dall'ambito delle disposizioni statutarie, in quanto detta autorità non ha il potere di annullare o riformare le decisioni di una commissione di concorso;
punto 10
tuttavia, se l'interessato, anziché adire direttamente la Corte di giustizia, si rivolge, con un reclamo amministrativo, all'autorità che ha il potere di nomina, tale atto, quale che sia la sua qualificazione giuridica, non può provocare la conseguenza di far scadere, in attesa della risposta, i termini stabiliti;
punto 11
infatti, un errore di questo genere sull'inapplicabilità dell'art. 90, n. 2, al caso in esame è scusabile data l'attuale formulazione dei testi, e, qualora a ciò non ostino ragioni inoppugnabili, non può comportare decadenza e privare, così, l'interessato del diritto di esperire il ricorso in via giurisdizionale;
punto 12
il ricorso è dunque ricevibile.

SENTENZA › In diritto › Sul merito

punto 13
Il ricorrente argomenta che la commissione giudicatrice ha violato il bando di concorso, come pure l'art. 5, n. 1, 3o comma, dello Statuto, in quanto non ha tenuto conto della sua esperienza professionale.
punto 14
La norma citata stabilisce che: «La categoria B comprende cinque gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondente a funzioni di esecuzione e di inquadramento che richiedono cognizioni di livello medio secondario o un'esperienza professionale di livello equivalente.»;
punto 15
questa norma ha la funzione di definire, in generale, il livello minimo dei dipendenti della categoria di cui trattasi pur non escludendo che il requisito della preparazione scolastica e quello dell'esperienza professionale vengano stabiliti cumulativamente qualora ciò sia richiesto dal carattere dei posti da attribuire, come appunto nella fattispecie;
punto 16
poiché nel bando di concorso in esame l'esperienza professionale era menzionata come ulteriore requisito rispetto alla preparazione scolastica, la commissione giudicatrice non poteva tenerne conto qualora avesse ritenuto che, come nel caso dell'interessato, l'altro requisito non fosse soddisfatto;
punto 17
pertanto, questo mezzo non può essere accolto.
punto 18
Il ricorrente contesta inoltre il rifiuto, da parte della commissione giudicatrice, di riconoscere che i diplomi da lui posseduti soddisfano la condizione, stabilita nel bando di concorso, relativa al diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.
punto 19
La Commissione non nega che gli studi compiuti in Belgio dal ricorrente siano a livello d'istruzione secondaria di secondo grado, ma sostiene che i diplomi dallo stesso conseguiti non corrispondono al requisito stabilito dal bando di concorso, in quanto non danno accesso all'università.
punto 20
Il bando di concorso definisce la condizione relativa ai titoli o diplomi con l'espressione «istruzione secondaria di secondo grado», aggiungendo che «nel valutare il diploma, la commissione esaminatrice terrà conto delle differenti strutture scolastiche esistenti nei paesi membri»;
punto 21
pur essendo lecito alla Commisione formulare le condizioni per l'ammissione ad un concorso in termini più restrittivi di quelli impiegati nel caso di specie e, in particolare, richiedere un diploma che permetta di accedere all'università, bisogna, tuttavia, che questo requisito risulti dal testo stesso del bando di concorso, tenuto conto del fatto che esiste, nei vari Stati membri, una grande varietà di istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, alcuni dei quali'non preparano agli studi universitari e non permettono di accedere automaticamente a detti studi;
punto 22
ai sensi del bando di concorso in esame, la commissione giudicatrice non aveva quindi il potere di rifiutare di ammettere il ricorrente al concorso con la motivazione che i diplomi da lui posseduti non permettevano di accedere all'università;
punto 23
d'altra parte, questo è tanto più vero nel caso di specie in quanto in occasione di un precedente concorso (COM/B/139) si era ritenuto che il ricorrente soddisfacesse condizioni formulate in termini identici a quelli del bando di concorso in esame;
punto 24
poiché dunque la decisione della commissione giudicatrice dev'essere annullata, non è necessario esaminare il mezzo relativo alla pretesa insufficiente motivazione della decisione;
punto 25
trattandosi di un concorso generale bandito al fine di costituire un elenco di riserva, i diritti del ricorrente si potranno considerare adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice riesaminerà la propria decisione, senza che sia necessario rimettere in questione il risultato complessivo del concorso o annullare le nomine intervenute in seguito allo stesso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 26
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese;
punto 27
poiché la convenutà è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce : 1o È annullata la decisione, notificata al sig. Willy Orlandi con lettera 20 settembre 1977, con cui la commissione giudicatrice del concorso COM/B/155 ha rifiutato di ammetterlo agli esami. 2o La Commissione è condannata alle spese.

Firme

Mackenzie Stuart Sørensen Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 aprile 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Secondo Sezione, A. J. Mackenzie Stuart

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze