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Sez. 3, Sentenza n. 4220 del 22/12/1975 (Rv. 378578 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON SUSSISTE - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - PER MANCANZA DI PROVE - IN ORDINE AGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL FATTO-REATO - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - PRECLUSIONE - ACCERTAMENTO PENALE DELLA COLPA ESCLUSIVA DELLA VITTIMA - EFFETTO PRECLUSIVO.*
Stato
decisa il 1975-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378578-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON SUSSISTE - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - PER MANCANZA DI PROVE - IN ORDINE AGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL FATTO-REATO - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - PRECLUSIONE - ACCERTAMENTO PENALE DELLA COLPA ESCLUSIVA DELLA VITTIMA - EFFETTO PRECLUSIVO.*

Il fatto cui si riferisce l'art 25 cod proc pen, e il nucleo oggettivo del fatto-reato e suoi elementi costitutivi sono: il comportamento, commissivo od omissivo, dell'imputato; l'evento; il nesso di causalita materiale tra il comportamento dell'imputato e l'evento. Il giudicato penale, se accerta la Mancanza o la insufficienza di prove, circa la sussistenza di uno di questi elementi costitutivi, preclude la proposizione dell'Azione civile: e, in particolare, si ha esclusione del rapporto di causalita materiale tra il comportamento dell'imputato e l'evento, con la conseguente preclusione della proposizione dell'Azione civile, quando il giudicato penale accerti che l'evento si e verificato esclusivamente in conseguenza del comportamento di chi ne e rimasto vittima. (V 1502/72, mass n 358176).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)