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Sez. 3, Sentenza n. 1502 del 17/05/1972 (Rv. 358176 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - RAPPORTO DI CAUSALITA MATERIALE - CONFIGURABILITA - GIUDICATO PENALE NEGATIVO DEL RAPPORTO - RIPROPOSIZIONE DELL'AZIONE CIVILE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358176-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - RAPPORTO DI CAUSALITA MATERIALE - CONFIGURABILITA - GIUDICATO PENALE NEGATIVO DEL RAPPORTO - RIPROPOSIZIONE DELL'AZIONE CIVILE - PRECLUSIONE.*

Il rapporto di causalita materiale rientra tra gli elementi oggettivi del reato e quindi nella nozione di 'fattò assunta dall'art 25 cod proc pen. per conseguenza, l'esclusione di tale rapporto o l'incertezza sulla sua sussistenza, sanzionate dal giudicato penale, rendono in ogni caso improponibile, improseguibile o non riproponibile l'Azione civile. (V 3371'69 mass n 343447).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)