Sez. L, Sentenza n. 4634 del 16/07/1980 (Rv. 408454 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO NEGATIVO O DUBITATIVO DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - DIVERSA RICOSTRUZIONE DEL FATTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - DIVIETO - FATTISPECIE RELATIVA AD UN FATTO POSTO A FONDAMENTO DI UN LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - ACCERTAMENTO NEGATIVO O DUBITATIVO DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - DIVERSA RICOSTRUZIONE DEL FATTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - DIVIETO - FATTISPECIE RELATIVA AD UN FATTO POSTO A FONDAMENTO DI UN LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA.*
A norma dell'art 28 cod proc pen i fatti materiali il cui accertamento da parte del giudice penale e vincolante in Sede civile sono soltanto quelli che costituiscono l'elemento oggettivo o materiale del reato, in ciascuna delle sue componenti (condotta, evento, rapporto materiale di casualita tra la condotta e l'evento), del tutto avulsi da ogni apprezzamento concernente l'elemento soggettivo o psicologico del reato stesso. Correlativamente il potere del giudice civile resta circoscritto ad una eventuale diversa valutazione dei fatti stessi, ai fini propri del giudizio civile ed in relazione alla diversa configurazione che in esso assumono, e, pertanto se il giudicato penale contenga un accertamento negativo o dubitativo sull'esistenza dei fatti, nella loro realta fenomenica ed oggettiva, non puo il giudice civile procedere ad una diversa ricostruzione della vicenda, che postuli, ancorche sotto altra prospettiva, l'esistenza dei fatti stessi. (nella specie l'imputato era stato assolto, con sentenza passata in giudicato, per insufficienza di prove sul fatto di avere colpito con un pugno un collega di lavoro per impedirgli di lavorare durante uno sciopero, ed il giudice civile, adito per accertare la legittimita di un licenziamento intimato per tale fatto, aveva ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza dei fatti stessi; la suprema Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha cassato tale decisione). (V 2725/76, mass n 381517; (V 4220/75, mass n 378578).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)