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Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 28/12/1971 (Rv. 355566 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - NUOVE DOMANDE AD ECCEZIONI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355566-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - NUOVE DOMANDE AD ECCEZIONI - PRECLUSIONE.*

Il giudizio di rinvio - avendo per suo precipuo scopo quello di consentire una nuova statuizione che prenda il posto di quella cassata e, (per il caso di annullamento parziale) si saldi perfettamente con i capi rimasti indenni dalla precedente pronuncia - costituisce essenzialmente un processo chiuso, nel senso che dovendo l'esame da parte del nuovo giudice essere condotto sulla base degli stessi presupposti di fatto della sentenza cassata e nei limiti deducibili dal principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, rimane inibita alle parti, al di fuori dell'ipotesi eccezionale dell'ultimo comma dell'art 394 cod proc civ, ogni attivita assertiva e probatoria di fatti non precedentemente dedotti e rimane quindi preclusa la proposizione di domande, o eccezioni, che importino, comunque, un mutamento dei presupposti di fato o di diritto costituenti il necessario antecedente il logico e giuridico della pronuncia di Cassazione. (V 2633'70; mass n 349041, 418'70; mass n 345386, 13'70; mass n 3446(12).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)