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Sez. 3, Sentenza n. 418 del 21/02/1970 (Rv. 345386 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345386-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - FATTISPECIE.*

Il giudizio di rinvio non e regolato dalle norme dettate, per il processo di appello, dall'art 345 cod proc civ, ma da quelle stabilite dall'art 394 cod proc civ, in base al quale, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunziata la sentenza cassata ed, a eccezione del giuramento decisorio, non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese in tale procedimento, salvo che la necessita di nuove conclusioni sorga dalla sentenza di Cassazione. Pertanto, in un giudizio di risarcimento di danni per lesioni personali derivanti da incidente stradale, ove il rinvio sia stato disposto dalla suprema Corte soltanto perche si accertasse, ai fini dell'eccepita prescrizione, la coincidenza cronologica fra i danni fatti valere e la condotta del danneggiato, gli eredi del danneggiato, deceduto nelle more del giudizio di rinvio, non sono abilitati a richiedere anche il risarcimento dei danni subiti, in proprio, a seguito della morte del loro dante causa. (V 3426-68, massima n 336522 3400-68, massima n 336452 2160-66, massima n 324218).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)