Sez. 2, Sentenza n. 2633 del 11/12/1970 (Rv. 349041 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE DOMANDE - NUOVE PROVE - NUOVI DOCUMENTI - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE DOMANDE - NUOVE PROVE - NUOVI DOCUMENTI - PRECLUSIONE.*
Il giudizio di rinvio costituisce una nuova fase del rapporto processuale, che si svolge ad istruzione chiusa, nella quale e precluso alle parti di proporre nuove domande, di articolare nuovi mezzi di prova ad eccezione del giuramento decisorio, di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, di produrre nuovi documenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)