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Sez. 2, Sentenza n. 2633 del 11/12/1970 (Rv. 349041 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE DOMANDE - NUOVE PROVE - NUOVI DOCUMENTI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349041-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE DOMANDE - NUOVE PROVE - NUOVI DOCUMENTI - PRECLUSIONE.*

Il giudizio di rinvio costituisce una nuova fase del rapporto processuale, che si svolge ad istruzione chiusa, nella quale e precluso alle parti di proporre nuove domande, di articolare nuovi mezzi di prova ad eccezione del giuramento decisorio, di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, di produrre nuovi documenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)