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Sez. U, Sentenza n. 27884 del 19/12/2005 (Rv. 586697 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tasse automobilistiche - Controversie insorte dopo l'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001 - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586697-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di giurisdizione, l'art. 2 del d.lgs 31 dicembre 1992 n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso (a decorrere dal 1° gennaio 2002) la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, le controversie in materia di tasse automobilistiche, che rientrano nella categoria generale dei tributi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)