Sez. U, Sentenza n. 11077 del 15/05/2007 (Rv. 597188 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Giurisdizione attribuita alle commissioni tributarie dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 - Ambito - Giurisdizione esclusiva sulle controversie aventi ad oggetto i tributi - Controversie in materia di tasse automobilistiche - Inclusione - Atti dell'esecuzione tributaria - Esclusione - Portata - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
È attribuita alle commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito (a decorrere dal 1° gennaio 2002) dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cognizione di "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie", ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, estesa ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, che si arresta unicamente di fronte agli "atti della esecuzione tributaria", fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (fattispecie di opposizione all'avviso di mora relativo a tasse automobilistiche per l'anno 1993 proposta davanti al giudice di pace nel 2004).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)