Sez. U, Sentenza n. 3599 del 12/03/2003 (Rv. 561085 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tasse automobilistiche - Controversie relative insorte prima dell'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001 - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Esclusione - Giurisdizione del Tribunale ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
È devoluta alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e non a quella delle commissioni tributarie la controversia in materia di tasse automobilistiche, giusta il disposto e dell'art. 2 D.Lgs n. 546 del 1992, nel testo originario, applicabile <ratione temporis>, prima della sua novellazione ad opera dell'art. 12, comma secondo, legge n. 448 del 2001, (che ha esteso la competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie a <<tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie>>), in considerazione del principio della <perpetuatio iurisdictionis> di cui all'art. 5 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 31/12/2001 num. 448 art. 12 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)