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Sez. L, Sentenza n. 4861 del 20/05/1999 (Rv. 526418 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Dipendenti dell'Ente Poste Italiane - Accordi prevedenti la risoluzione automatica dei rapporti di lavoro al di fuori delle previsioni legislative - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526418-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

Dall'art. 13 della legge n. 724 del 1994 non può desumersi un implicito riconoscimento della possibilità delle organizzazioni sindacali dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane di stipulare validamente accordi collettivi che stabiliscano la risoluzione automatica di rapporti di lavoro al di fuori delle previsioni della legge. Infatti, i trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia vengono presi in considerazione dal primo comma dell'articolo in esame in quanto corrispondenti a diritti (e non a situazioni di soggezione) dei lavoratori, mentre il "collocamento a riposo di ufficio in base ai singoli ordinamenti" è istituto proprio del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'EPI, invece, essendo di natura privatistica fin dal momento dell'istituzione dell'Ente è assoggettato, in quanto tale, al codice civile il quale prevede quali cause di scioglimento quelle di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ.. (In base al suddetto principio la S.C. ha affermato la nullità ex art. 1418 cod. civ. della clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro per raggiungimento della massima anzianità contributiva, contenuta nell'accordo integrativo del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'EPI).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)