Sez. L, Sentenza n. 5977 del 27/05/1995 (Rv. 492528 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Clausola contrattuale collettiva prevedente l'estinzione automatica del rapporto per raggiunti limiti di età - Legittimità - Esclusione - Regime contrattuale di stabilità di maggior favore - Irrilevanza - Licenziamento "ad nutum" intimato con effetto differito alla data di compimento dell'età pensionabile - Nullità - Conseguenze - Fattispecie relativa a contratto collettivo dell'E.N.E.L..
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
Un regime di stabilità del rapporto di lavoro di maggior favore rispetto a quello legale non è idoneo a rendere legittima la clausola contrattuale collettiva che preveda l'estinzione automatica del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, perché tale regime può valere a rendere inapplicabile la legge n. 604 del 1966 ma non l'art. 2118 cod. civ.. Ne deriva l'invalidità, anche in tal caso, di un licenziamento "ad nutum" intimato con effetto differito alla data di compimento dell'età pensionabile, cui consegue il diritto ad un preavviso decorrente da tale data. (Il principio è stato enunciato dalla S.C. con riferimento alla disciplina contrattuale collettiva dei dipendenti dell'E.N.E.L. ed in riferimento alla mera ipotesi dell'esistenza di un regime contrattuale di stabilità di maggior favore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)