Sez. 1, Sentenza n. 5514 del 12/10/1988 (Rv. 460114 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONI - IMPRESE DI ASSICURAZIONI - OMESSA COMUNICAZIONE DEI PREMI INCASSATI - AMMENDA PREVISTA DALL'ART. 123 DEL R.D. 4 GENNAIO 1925 N. 63 - OPPOSIZIONE - DISPOSIZIONI DEL CAPO I DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - APPLICABILITÀ.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONI - IMPRESE DI ASSICURAZIONI - OMESSA COMUNICAZIONE DEI PREMI INCASSATI - AMMENDA PREVISTA DALL'ART. 123 DEL R.D. 4 GENNAIO 1925 N. 63 - OPPOSIZIONE - DISPOSIZIONI DEL CAPO I DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - APPLICABILITÀ.*
L'ingiunzione, con la quale l'amministrazione del tesoro intimi ad una compagnia di assicurazioni il pagamento della "ammenda" contemplata dall'art. 123 del R.d. 4 gennaio 1925 n. 63, per omessa comunicazione dei premi incassati (comunicazione richiesta al fine della Determinazione del contributo di vigilanza), non configura Esercizio di un credito civilistico, né, in particolare, di un credito riconducibile fra le entrate patrimoniali dello stato di cui al R.d. 14 aprile 1910 n. 639, ma integra atto irrogativo di sanzione pecuniaria amministrativa, e, pertanto, è soggetta alle Disposizioni del capo i della legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi incluso l'art. 22 in tema di devoluzione al pretore dell'opposizione dell'intimato, considerando che tali Disposizioni, ai sensi dello art. 12 della citata legge, si applicano a tutte le violazioni sanzionate con il pagamento di una somma di denaro a titolo di pena amministrativa, ove manchi una previsione contraria e non vi siano ragioni d'incompatibilità.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Regio Decr. 04/01/1925 num. 63 art. 123, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)