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Sez. 1, Sentenza n. 11594 del 04/12/1990 (Rv. 470007 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - OMESSA COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLA INDUSTRIA DEI PREMI INCASSATI - APPLICAZIONE DI AMMENDA - OPPOSIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1990-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470007-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - OMESSA COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLA INDUSTRIA DEI PREMI INCASSATI - APPLICAZIONE DI AMMENDA - OPPOSIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

L'ingiunzione con la quale l'amministrazione del tesoro intimi ad una compagnia di Assicurazione il pagamento dell'ammenda contemplata dall'art. 123 del R.d. 4 gennaio 1925 n. 63, per omessa comunicazione dei premi incassati (comunicazione richiesta al fine della Determinazione del contributo di vigilanza), non configura Esercizio di un credito civilistico, ma integra un atto irrogativo di sanzione pecuniaria amministrativa, e, pertanto, è soggetta alle Disposizioni del capo i della legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi incluso l'art. 22 in tema di devoluzione al pretore della opposizione dell'intimato. (Conf 11104/90, mass n 469784; (Conf 5827/89, mass n 464710; (Conf 5147/89, mass n 464356; (Conf 6335/88, mass n 460674; (Conf 5927/88, mass n 460392; (Conf 5514/88, mass n 460114).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Regio Decr. 04/01/1925 num. 63 art. 123, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)