Sez. 1, Sentenza n. 5147 del 27/11/1989 (Rv. 464356 - 01)
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - OMESSA COMUNICAZIONE DEI PREMI INCASSATI - SANZIONI - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - OMESSA COMUNICAZIONE DEI PREMI INCASSATI - SANZIONI - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Con riguardo al provvedimento dell'amministrazione del tesoro, il quale, facendo applicazione dell'art. 123 del R.d. 4 gennaio 1925 n. 63, intimi ad una compagnia di Assicurazione il pagamento di pena pecuniaria per l'omessa comunicazione dei premi incassati (al fine della liquidazione del contributo di vigilanza in percentuale di tali premi), l'opposizione dell'intimato, anche in ordine alla Competenza, è soggetta alla disciplina della legge 24 novembre 1981 n. 689, in base alla previsione dell'art. 12 di tale legge. (Conf 5514/88, mass n 460114).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/01/1925 num. 63 art. 123, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)