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Sez. 2, Sentenza n. 2160 del 31/01/2006 (Rv. 592515 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO | Nullità della clausola - Sussistenza - Nullità dell'assegno - Esclusione - Effetti - Esistenza come titolo sin dalla sua emissione - A par tempo del passaggio nella disponibilità del prenditore.
Stato
decisa il 2006-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592515-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO

Ai sensi dell'art. 31 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, la post-datazione non induce di per sè la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento; conseguentemente, l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore.

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)