Sez. 2, Sentenza n. 3661 del 22/12/1972 (Rv. 361698 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - RILEVANZA ESCLUSIVA - ACCERTAMENTO DELL'ATTIVITA DEL LAVORATORE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - RILEVANZA ESCLUSIVA - ACCERTAMENTO DELL'ATTIVITA DEL LAVORATORE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La qualificazione giuridica dell'attivita svolta dal dipendente in esecuzione di un rapporto di lavoro al fine dell'inquadramento dello stesso nella categoria appropriata deve essere compiuta con esclusione di ogni criterio formalistico, connesso con il conferimento astratto di particolari mansioni, ed in relazione alle prestazioni normalmente ed effettivamente rese dal prestatore d'opera. L'accertamento della concreta attivita svolta dal lavoratore comporta un accertamento di fatto, che, se correttamente e congruamente motivato, si sottrae ad ogni Sindacato di legittimita. (Conf 2818'69, mass n 342612).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)