Sez. 4, Sentenza n. 18842 del 13/04/2016 Cc. (dep. 05/05/2016) Rv. 266846 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Rigetto dell'istanza di ammissione - Ricorso depositato ma non notificato - Conseguenze - Inammissibilità - Esclusione - Nullità del provvedimento conclusivo - Sussistenza - Rinnovazione della procedura con la garanzia del contraddittorio - Necessità.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello Stato, quando l'opposizione dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stata tempestivamente depositata presso il giudice "ad quem", ma non notificata alla Direzione Regionale delle Entrate a cura dell'instante, non si configura - in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso- l'inammissibilità del gravame, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)