Sez. 1, Sentenza n. 4378 del 04/12/2000 Cc. (dep. 01/02/2001) Rv. 218398 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di ammissione - Depositato ritualmente, ma non notificato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Nullità del provvedimento conclusivo - Sussistenza - Rinnovazione della procedura con la garanzia del contraddittorio - Necessità.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di gratuito patrocinio, quando il ricorso dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stato tempestivamente depositato presso il giudice "ad quem", ma non notificato alla Direzione regionale delle entrate a cura dell'istante e il giudizio si sia comunque svolto in assenza della necessaria controparte, concludendosi con ordinanza di inammissibilità, deve essere dichiarata la nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo e, poiché la mancata notificazione non dà luogo all'inammissibilità del ricorso, non essendo sanzionata da un'esplicita previsione di decadenza dal gravame, deve disporsi il rinvio degli atti allo stesso giudice perché, previa rituale notifica del ricorso alla Direzione regionale delle entrate, da eseguire a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, proceda a nuovo giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)