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Sez. 1, Sentenza n. 14406 del 25/01/2001 Cc. (dep. 09/04/2001) Rv. 219098 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Ricorso avverso il decreto di rigetto dell'istanza - Omessa notifica del ricorsa e del decreto di fissazione dell'udienza, da parte dell'interessato, alla Direzione generale delle entrate - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219098-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di ricorso avverso il decreto di rigetto della istanza di ammissione al gratuito patrocinio, la mancata notifica, da parte dell'interessato, alla Direzione regionale delle entrate (già Intendenza di finanza) del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti non dà luogo alla inammissibilità del ricorso in quanto, da un lato, nessuna decadenza per detta inattività risulta espressamente prevista, dall'altro, il tempestivo deposito dell'atto introduttivo realizza la edictio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale. Ne consegue che la predetta inattività della parte interessata impone al giudice di provvedere, tramite la rituale notifica del ricorso a cura del ricorrente, alla integrazione del contraddittorio e, quindi, di procedere al giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)