Sez. 1, Sentenza n. 11226 del 21/05/2014 (Rv. 631433 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARLO (IMPEDIMENTO) - INTERDIZIONE PER INFERMITÀ DI MENTE | Matrimonio - Nullità - Sentenza dei tribunali ecclesiastici - Delibazione - Condizioni - Fattispecie relativa alla esclusione da parte di entrambi i coniugi del bene matrimoniale relativo alla prole.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARLO (IMPEDIMENTO) - INTERDIZIONE PER INFERMITÀ DI MENTE
La sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei "bona" matrimoniali, quale quello relativo alla prole, e cioè per una ragione diversa da quelle di nullità previste per il matrimonio civile dal nostro ordinamento, non impedisce il riconoscimento dell'esecutività della sentenza ecclesiastica, quando quella esclusione, ancorché unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell'altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, questi ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall'altro coniuge solo per sua colpa grave. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con cui si era accertato, alla stregua della decisione ecclesiastica, che, sia pure con diverse motivazioni, entrambi i coniugi avevano contratto matrimonio prevenuti rispetto alla procreazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)