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Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007 (Rv. 598638 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Matrimonio concordatario - Nullità - Pronuncia per divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione - Declaratoria di esecutività - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598638-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

La declaratoria di esecutività della sentenza del Tribunale Ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario, per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", cioè la divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia in concreto conosciuta, oppure che non l'abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza. Allorché la nullità venga fondata su una simulazione unilaterale non conosciuta nè conoscibile, la delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, - nel cui ambito va compreso il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole-, ai sensi dell'art. 8, comma 2 lett.c) dell'Accordo di modifica del Concordato lateranense e dell'art. 64 lett. g della legge n. 218 del 1995, avendo l'art. 2 di quest'ultima lasciato immutata l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 lett. G CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)