Sez. 1, Sentenza n. 17662 del 22/01/2014 Cc. (dep. 23/04/2014) Rv. 259628 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Sospensione condizionale della pena - Subordinazione del beneficio alla pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno - Legittimità - Esclusione - Deducibilità della conseguente invalidità in sede di esecuzione - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE
In tema di patteggiamento, l'illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 185 cod. pen., conseguente alla violazione della preclusione per il giudice che pronuncia sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. di adottare statuizioni implicanti una decisione sul rapporto civile o inerenti al titolo risarcitorio, può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione, per mezzo della impugnazione della sentenza viziata, ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l'intangibilità del giudicato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)