Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10439 del 03/06/2020 (Rv. 658030 - 02)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in appello - Art. 39, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
L'art. 39, comma 2, c.p.c. non è applicabile in caso di pendenza di una causa in appello e di altra in primo grado e, quindi, in questa ipotesi, non può realizzarsi la rimessione della seconda controversia al giudice dell'impugnazione della decisione sulla prima, per il diverso grado in cui risultano trovarsi. L'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina della continenza deve, però, essere comunque assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)