Sez. L, Sentenza n. 7450 del 21/05/2002 (Rv. 554592 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Causa di estinzione del processo civile contenzioso - Configurabilità - Conseguenze - Denuncia in sede di legittimità della omessa rilevazione della cessazione della materia del contendere - Qualificabilità come denuncia di "error in procedendo" - Conseguenti poteri della Corte di cassazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Dal principio secondo cui la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel processo civile contenzioso, una fattispecie di estinzione del giudizio, si desume che la denuncia, mediante ricorso per cassazione, della sua omessa emanazione in presenza delle condizioni richieste è da qualificare come denuncia di "error in procedendo" che legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti e a cassare senza rinvio la sentenza che risulti affetta dal suddetto vizio, perché il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuta mancanza dell'interesse ad agire determinato dalla cessazione della materia del contendere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)