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Sez. U, Sentenza n. 18956 del 11/12/2003 (Rv. 568785 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio - Obbligo del giudice - Esistenza - Violazione - Denuncia in sede di legittimità - Ammissibilità - Natura del vizio - "Error in procedendo" - Poteri della Corte di cassazione - Pregiudizialità rispetto alla questione di giurisdizione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568785-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La censura, mediante ricorso per cassazione, della mancata rilevazione da parte del giudice del merito della "cessazione della materia del contendere", riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio, configurando denuncia di un "error in procedendo", legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti e costituisce questione che ha carattere pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione, senza che possa ritenersi carente il collegamento della controversia con la competenza delle Sezioni unite, in quanto l'espressione "motivi attinenti alla giurisdizione" -contenuta nell'art. 360, n. 1, c.p.c., e richiamata dall'art. 374, c.p.c.- comprende anche l'ipotesi in cui il problema del riparto di giurisdizione sorge in relazione alla soluzione di questioni di diversa natura (Nella specie, concernente la domanda proposta da un dipendente comunale nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dall'amministrazione per il ritardato pagamento delle somme dovutegli a titolo di riliquidazione dell'assegno di anzianità, sulla quale la sentenza di merito aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, le Sezioni unite, in applicazione del succitato principio di diritto, hanno dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto, come prospettato dal ricorrente in sede di appello, il Comune, anteriormente alla decisione di primo grado, aveva adempiuto l'obbligazione dedotta in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)