Sez. 5, Sentenza n. 18054 del 02/07/2008 (Rv. 604145 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Denuncia in sede di legittimità della omessa rilevazione della cessazione della materia del contendere - Qualificabilità come denuncia di "error in procedendo" - Conseguenti poteri della Corte di Cassazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la denuncia, mediante ricorso per cassazione, dell'omessa rilevazione, nell'asserita presenza delle richieste condizioni, dell'intervenuta estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, è da qualificare come denuncia di error in procedendo, che legittima la Corte di Cassazione a verificarne la sussistenza mediante il diretto esame degli atti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)