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Sez. L, Sentenza n. 6012 del 04/07/1997 (Rv. 505716 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Diritto degli operai agricoli dipendenti - Requisiti - Contribuzione complessiva e contribuzione annua - Interpretazione autentica (ex art. 9 ter legge 28 novembre 1996 n.608) - Portata.
Stato
decisa il 1997-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505716-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

L'art. 9 ter, commi quarto e quinto, della legge 28 novembre 1996 n.608, di interpretazione autentica dell'art. 7, comma nono, del D.L. n.463 del 1983, convertito in legge n.638 del 1983, pone, come requisiti contributivi della pensione di anzianità spettante ai lavoratori agricoli dipendenti e per gli anni antecedenti al 1 gennaio 1984, il duplice presupposto di trentacinque anni di anzianità contributiva e di 5.460 giornate di contributi effettivi, pari a 156 contributi giornalieri effettivi annui, rivalutabili ai sensi del dodicesimo comma dell'art. 7 cit., tenendo tuttavia conto che tale requisito minimo di 156 contributi giornalieri non può risultare dalla media dei contributi versati nei trentacinque anni, ma deve sussistere per ciascun anno.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 511 art. 2 com. 4, Decreto Legge 01/10/1996 num. 511 art. 2 com. 5, Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 ter com. 4, Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 ter com. 5, Decreto Legge 30/10/1995 num. 449, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 com. 12 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)