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Sez. L, Sentenza n. 9493 del 27/09/1997 (Rv. 508322 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Diritto degli operai agricoli dipendenti - Requisiti - Contribuzione complessiva e contribuzione annua - Interpretazione autentica ex art. 9 ter legge n. 608 del 1996 - Portata.
Stato
decisa il 1997-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508322-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

Ai fini del riconoscimento della pensione di anzianità ai lavoratori agricoli dipendenti per gli anni precedenti il primo gennaio 1984, ai sensi dell'art. 9 ter, commi quarto e quinto, legge n. 608 del 1996 (di interpretazione autentica dell'art. 7, comma nono, legge n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983), sono necessari 35 anni di anzianità contributiva e, complessivamente, non meno di 5460 contributi effettivi, ossia non meno di 156 contributi giornalieri effettivi per ciascuno dei 35 anni, rivalutabili ai sensi del comma dodicesimo dell'art. 7 D.L. 463 del 1983.

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 ter, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)