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Sez. 5, Sentenza n. 4517 del 25/02/2009 (Rv. 606907 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Dichiarazione del contribuente in materia di IVA - Cartella di pagamento - Notificazione entro un termine di decadenza - Necessità - Disciplina transitoria applicabile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606907-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

In tema di riscossione dell'IVA, ai sensi dell'art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (introdotto dall'art. 10, comma 2, del d.l. n. 323 del 1996, conv. dalla legge n. 425 del 1996), la cui disciplina ricalca quella prevista in materia di imposte sui redditi dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la legittimità della pretesa erariale, alla luce dei commi 5-bis e 5-ter dell'art. 1 del d.l. n. 106 del 2005 (introdotti dalla legge di conversione n. 156 del 2005), è subordinata alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza. Nell'ambito di un'interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi l'omogeneità della disciplina della riscossione in materia di IVA liquidata in base alla dichiarazione del contribuente, con riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, il termine di decadenza previsto dalla normativa transitoria di cui all'art. 1, comma 5-bis, lett. c), della citata legge n. 156 del 2005, se applicato alla riscossione di IVA liquidata in base alla dichiarazione, dev'essere ragguagliato a quello previsto dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 che, per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento in materia di IVA, lo fissa al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. (Fattispecie relativa a cartella di pagamento emessa per mancato versamento dell'IVA risultante da dichiarazione presentata nel 1998, per la cui liquidazione i ruoli erano stati formati il 31 dicembre 2000).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 com. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 10, Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 art. 1 com. 5 n. 2 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 art. 1 com. 5 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)