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Sez. 5, Sentenza n. 16826 del 21/07/2006 (Rv. 593128 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Termine di decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria ex art. 36 - Bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Disciplina dettata dall'art. 1 del d.l. n.106 del 2005 - "Liquidazione delle dichiarazioni" - Interesse del contribuente alla conoscenza in termini certi della pretesa tributaria - Garanzia - Legittimità della pretesa erariale - Condizione - Notificazione della cartella di pagamento nel termine - Giudizi pendenti all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 106 del 2005 - Applicazione - Ruoli formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999 - Ipotesi prospettabili - Rettifica cartolare - Controllo formale - Rispetto dei termini - Prova - Onere degli enti impositori.
Stato
decisa il 2006-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593128-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell'intervento legislativo realizzato con l'art. 1, commi 5-bis e 5-ter, del d. l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni. Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge di conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (art. 36, comma secondo, lettera b, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In questo caso occorre distinguere: a) le ipotesi di "rettifica cartolare" (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente "ratione temporis"); b) le ipotesi di "controllo formale" (o, più rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all'iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, entrambi nel testo vigente "ratione temporis"), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma dell'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973 (anche in questo caso, nel testo vigente "ratione temporis"). La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall'ente impositore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)