Sez. L, Sentenza n. 27055 del 03/12/2013 (Rv. 628604 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO | Divieto di licenziamento - Presunzione ex art. 1, terzo comma, della legge n. 7 del 1963 - Licenziamento deciso nel periodo indicato dalla legge - Operatività - Attuazione successiva a tale periodo - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO
La presunzione concernente l'avvenuta intimazione per causa di matrimonio del licenziamento della lavoratrice, disposto nel periodo compreso tra la data della richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione delle nozze, riguarda ogni recesso che sia stato "deciso" nell'arco temporale indicato per legge, indipendentemente dal momento in cui la "decisione" di recesso sia stata attuata, con conseguente irrilevanza del periodo di preavviso con scadenza posteriore.
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)