Sez. L - , Sentenza n. 9736 del 19/04/2018 (Rv. 648728 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - MATRIMONIO | Divieto di licenziamento - Presunzione ex art. 1, comma 3, della l. n. 7 del 1963 - Procedimento disciplinare avviato prima della richiesta di pubblicazioni - Operatività - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - MATRIMONIO
Il licenziamento della lavoratrice nel periodo compreso tra la data della richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione delle nozze non può presumersi disposto per causa di matrimonio, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1 della l. n. 7 del 1963, qualora il licenziamento giunga all'esito di un procedimento disciplinare avviato anteriormente alla richiesta delle pubblicazioni, non essendo ravvisabile alcun nesso tra la volontà datoriale di avviare il procedimento e la richiesta di pubblicazioni di matrimonio che intervenga nel corso dello stesso.
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 708 art. 1 com. 1, Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)