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Sez. L, Sentenza n. 17612 del 29/07/2009 (Rv. 609559 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO | Divieto di licenziamento - Presunzione ex art. 1, terzo comma, della legge n. 7 del 1963 - Operatività - Presupposti - Compimento di atti prodromici alla richiesta di pubblicazioni - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609559-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO

Il divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio opera, in forza della presunzione legale di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7, allorché il licenziamento sia stato intimato, senza che ricorressero i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale, contemplate nell'ultimo comma dello stesso art. 1, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni ed un anno dalla celebrazione, senza che possa attribuirsi rilievo ad atti prodromici alla richiesta di pubblicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell'operatività della presunzione, un certificato dell'ufficiale dello stato civile, prodotto da parte ricorrente, nel quale si attestava che i nubendi si sarebbero recati presso la casa comunale per iniziare il procedimento di pubblicazione in data anteriore a quella del licenziamento).

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 com. 3 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)