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Sez. 1, Sentenza n. 3779 del 04/07/1979 (Rv. 400223 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - GIUDIZIO DAVANTI ALLE COMMISSIONI E GIUDIZIO DAVANTI ALL'AGO: RAPPORTI - AUTONOMIA - CONSEGUENZA - GIUDICATO FORMATOSI SU UNA DECISIONE DELLE COMMISSIONI - CARATTERE DI GIUDICATO ESTERNO NELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DAVANTI ALL'AGO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400223-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - GIUDIZIO DAVANTI ALLE COMMISSIONI E GIUDIZIO DAVANTI ALL'AGO: RAPPORTI - AUTONOMIA - CONSEGUENZA - GIUDICATO FORMATOSI SU UNA DECISIONE DELLE COMMISSIONI - CARATTERE DI GIUDICATO ESTERNO NELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DAVANTI ALL'AGO - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*

In tema di contenzioso tributario, anche prima della riforma introdotta con il DPR 26 ottobre 1972 n 636, l'Azione giudiziaria ordinaria, all'infuori dell'ipotesi del ricorso al tribunale per difetto di calcolo od errore di apprezzamento, a norma dell'art 29 terzo comma del RDL 7 agosto 1936 n 1639, nonche dell'ipotesi del ricorso diretto per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione, e autonoma rispetto al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, e non ne costituisce una fase di prosecuzione o d'impugnazione, neppure quando la proponibilita della Azione stessa risulti condizionata all'esistenza di una pronuncia definitiva delle commissioni. Pertanto, nella controversia instauratasi davanti all'autorita giudiziaria ordinaria, il giudicato formatosi su una decisione di dette commissioni ha natura di giudicato cosiddetto esterno, e, come tale, puo essere rilevato solo se tempestivamente e ritualmente eccepito dalla parte interessata. (V 451/74, mass n 368172).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)