Sez. U, Sentenza n. 451 del 18/02/1974 (Rv. 368172 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - IMPUGNABILITA DAVANTI ALL'AGO - LIMITI - QUESTIONI RELATIVE ALLA REGOLARITA DEL PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - IMPUGNABILITA DAVANTI ALL'AGO - LIMITI - QUESTIONI RELATIVE ALLA REGOLARITA DEL PROCEDIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - AMMISSIBILITA.*
Data l'autonomia della giurisdizione delle commissioni tributarie e del giudice ordinario, nel giudizio iniziato ex novo dinanzi all'autorita giudiziaria ordinaria, dopo l'esaurimento di quello innanzi alle commissioni, non e consentito far valere la Mancanza o il difetto di motivazione o, in genere, i vizi formali da cui siano eventualmente affette le decisioni di queste ultime. Il riesame della lite tributaria che puo farsi dall'autorita giudiziaria riguarda, infatti, esclusivamente le questioni sostanziali relative all'imposizione tributaria e non quelle di legittimita formale del pregresso processo innanzi alle commissioni tributarie, che e da considerare, salvo il caso dell'inesistenza giuridica della decisione, come un ciclo a se stante, le cui fasi non hanno rilievo per le questioni sottoposte all'esame del giudice ordinario. Le questioni riguardanti la regolarita del processo innanzi alle commissioni tributarie possono, peraltro, formare oggetto soltanto di ricorso immediato per Cassazione ai sensi dell'art 111, secondo comma, della Costituzione, che tale impugnazione consente sia per violazione di legge in senso proprio, sia anche per ogni violazione di norme o principi giuridici, non esclusa l'inosservanza dell'Obbligo della motivazione nei limiti previsti dall'art 360, n 5, cod proc civ. (V 641'70, mass n 345816).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)