Sez. 2 - , Ordinanza n. 21552 del 03/09/2018 (Rv. 650172 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Reclamo contro decisione commissario usi civici - Notificazione ai litisconsorti necessari nel termine perentorio ex art. 32 l. n. 1766 del 1927 - Necessità - Fondamento - Garanti - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 4 l. n. 1078 del 1930, che prevede, a pena di inammissibilità, la notifica, entro il termine perentorio di giorni trenta, del reclamo avverso la decisione del commissario degli usi civici a tutti coloro che, nella causa principale, hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma di essa, va escluso che debba essere integrato il contraddittorio anche nei confronti dei garanti poiché la domanda di garanzia impropria è fondata su un titolo diverso da quella di accertamento degli usi civici e, pertanto, non ricorrendo un'ipotesi di inscindibilità della causa, non sussiste un litisconsorzio necessario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)