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Sez. U, Sentenza n. 28654 del 03/12/2008 (Rv. 605652 - 01)

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - TERMINI | Reclamo alla Corte di Appello nei confronti di più controinteressati - Notificazione a tutti nel termine perentorio prescritto dall'art. 32 legge 16 giugno 1927 n. 1766 - Necessità - Deroga all'art. 331 primo comma cod. proc. civ. - Limiti - Parte rimasta soccombente in primo grado - Integrazione del contraddittorio - Necessità.
Stato
decisa il 2008-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605652-01

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - TERMINI

L'art. 4 della legge 10 luglio n. 1078, che prevede a pena di inammissibilità la notifica del reclamo avverso la decisione del Commissario degli usi civici a tutti i controinteressati alla riforma di essa entro il termine perentorio di giorni trenta, ai sensi dell'art. 32 secondo comma della legge 16 giugno 1927 n. 1766, è norma processuale speciale e, perciò, in deroga all'art. 331 primo comma cod. proc. civ., esclude la possibilità di integrare il contraddittorio dopo la scadenza di detto termine nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, limitatamente a quelli interessati ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata, mentre nei confronti dei litisconsorti che, essendo rimasti soccombenti in primo grado, hanno interesse ad aderire alla domanda stessa, va disposta l'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)