Sez. 3, Sentenza n. 1940 del 03/02/2004 (Rv. 569837 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Litisconsorzio necessario - Finalità - Sussistenza - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa, alla stregua di un accertamento da effettuarsi sulla base del "petitum" (e cioè in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore, in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto. (Nella specie, riguardando la controversia l'esistenza, validità e risoluzione di contratti di locazione (e subaffitto) e di comodato di un fondo di destinazione ad uso civico concesso in affitto dal Comune, ed essendo stati tali contratti conclusi dall'affittuario del predetto fondo con terzi, la S.C. ha escluso che potesse configurarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario col Comune).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)