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Sez. L, Sentenza n. 5357 del 02/06/1994 (Rv. 486853 - 01)

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Solidarietà | Illecito amministrativo compiuto dal legale rappresentante della persona giuridica - Responsabilità dell'autore e non di questa ultima - Conseguenze - Applicazione e notificazione della sanzione nei confronti dell'autore medesimo - Legittimità - Successiva perdita della qualità di legale rappresentante - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486853-01

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Solidarietà

La responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di legale rappresentante della persona giuridica grava sull'autore del medesimo e non sull'ente rappresentato che è solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate. Ne consegue che legittimamente la sanzione viene applicata e notificata nei confronti del detto autore, nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica, anche quando della qualità stessa non sia più titolare.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)