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Sez. 2, Sentenza n. 11643 del 13/05/2010 (Rv. 613203 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Illecito amministrativo compiuto dal legale rappresentante della persona giuridica - Responsabilità dell'autore e non di quest'ultima - Conseguenze - Applicazione e notificazione del provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'autore medesimo - Legittimità.
Stato
decisa il 2010-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613203-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

In materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per effetto dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate; ne consegue che la sanzione deve considerarsi legittimamente applicata e notificata nei confronti del detto autore, nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)