Sez. 1, Sentenza n. 3787 del 30/03/1995 (Rv. 491540 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Illecito amministrativo - Commissione da parte del legale rappresentante di una persona giuridica - Contestazione dell'infrazione e ordinanza irrogativa della sanzione - Notifica al solo rappresentante legale - Legittimità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
La responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di legale rappresentante della persona giuridica grava sull'autore del medesimo e non sull'ente rappresentato, che è solo solidamente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate. Ne consegue che sia la contestazione dell'infrazione che la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione sono legittime, ancorché eseguite nei confronti del solo rappresentante legale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)